Deliberazione Assemblea Ordinaria-Straordinaria Soci del 25/03/2023
Articolo 1 - Comparto Normativo - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale - Ambito di operatività
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata “Cheng Ming Firenze Associazione Sportiva Dilettantistica” abbreviabile con la sigla “CMF ASD”. Le norme sull'ordinamento interno sono altresì ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali in ossequio ai principi di cui all'articolo 90 del DL 289/2002 e del D.Lgs 36/2021. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove ne avesse i necessari requisiti; ai fini sportivi l'Associazione è riconosciuta dalle FSN/DSA/EPS cui si affilierà.
L’Associazione ha la propria sede legale in Firenze (FI), in Via De' Guicciardini, n. 9.
Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Firenze (FI) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia.
L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, così come definito all'articolo 8 del D.Lgs 36/2021, ed opera in ambito nazionale; ai sensi del D.Lgs 36/2021 inoltre, essa esercita, organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l’associazione si affilia mediante domanda deliberata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 2 - Fine Istituzionale e Attività
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, tramite l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche (come già richiamato all'articolo 1), compresa l'attività didattica per l'avvio e l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
L’associazione si propone di:
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o secondarie a quelle istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 3 - Associati e Tesserati
A. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
La mancata ammissione deve essere motivata.
Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:
Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:
Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:
B. Il tesserato è colui che si iscrive alle attività dell’Associazione come atleta (e non necessariamente anche come socio) con la finalità di:
Il tesserato ha il dovere di rispettare ogni regola fissata dal CONI o dalla FSN/DSA/EPS cui l’associazione è affiliata.
A partire dall'entrata in vigore della Riforma dello Sport e dei relativi decreti attuativi, il presente punto B. sarà sostituito da quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs 36/2021.
Articolo 4 - Perdita dello status di associato
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L’associato può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.
Decade l’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui l’associato:
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo, nel caso in cui non sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente alla prima Assemblea degli Associati utile. Nei casi espressamente previsti dai Regolamenti di Giustizia del CONI sarà possibile ricorrere al Collegio arbitrale del CONI stesso.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 5 - Organi sociali
Sono Organi dell'Associazione:
Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione (preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate) e salvo eventuali compensi per il Consiglio Direttivo purché non siano superiori al compenso massimo previsto per i presidenti dei collegi sindacali delle Spa di cui al D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.
Articolo 6 - Assemblea degli Associati
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del R.E.F.A. ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 degli associati, ne ravvisino l’opportunità.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 quarti degli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. Ogni associato può essere portatore di un'unica delega. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l’invio agli associati), ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Articolo 7 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; questo meccanismo è attivabile fino ad esaurimento della graduatoria dei non eletti.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, ed i consiglieri che, anche con giustificato motivo, non intervengano per cinque sedute consecutive alle riunioni sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto.
In seno al Consiglio non è ammessa delega. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito salvo quanto previsto all'articolo 5.
Articolo 8 - Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 9 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale composto (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.
Articolo 10 - Vincolo di Giustizia e Collegio dei Probiviri
L'Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentarie proprie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione stessa. È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.
Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, come previsto dall'articolo 24 del Codice Civile.
Ancora, i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del Codice Civile.
Articolo 12 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.
Articolo 13 - Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.)
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/ bandi/ concorsi/ appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro quattro mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale.
Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio associativo.
Articolo 14 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto. L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti sportivi aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se costituito) l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sempre nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7) comma 1) lettera h) del D.Lgs 36/2021.
Articolo 15 - Clausole speciali di garanzia dell'assenza di scopo di lucro
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
Articolo 16 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile Italiano. Dal momento della loro entrata in vigore inoltre, si dovranno intendere qui integrati i dettami, ove pertinenti, del D.Lgs 36/2021 (comunemente definito quale “Riforma dello Sport”).